
La nuova disciplina sulla responsabilità medica, la c.d. Legge Gelli-Bianco, prevede una netta bipartizione delle responsabilità dell’Ente ospedaliero e dell’operatore sanitario per i danni occorsi ai pazienti.
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità c.d. contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre la responsabilità del medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, rientra nell’alveo di quella aquiliana.
La responsabilità della struttura si snoda attraverso un rapporto di natura contrattuale sotto un duplice profilo: per insufficiente e/o inidonea organizzazione della struttura (c.d. deficit strutturale) nonché per l’operato dei propri medici ai sensi dell’art. 1228 c.c.
Quando, a seguito di un ricovero o di un intervento medico, si sospetta un caso di responsabilità a carico dei medici e/o della struttura ospedaliera, a seguito di un danno sofferto dal paziente o dagli eredi, la prima cosa da fare è chiedere formalmente all’Ente ospedaliero la cartella clinica completa.
L’importanza della salute, quale bene costituzionalmente rilevante, impone un assoluto rigore nella compilazione della documentazione sanitaria. Non a caso lo stesso codice deontologico all’art. 23 prevede l’obbligo di puntuale e diligente tenuta della cartella clinica da parte del medico.
Di sovente, tuttavia, accade di leggere documentazione sanitaria avente un contenuto piuttosto scarno o addirittura priva di allegati importanti, come referti di esami strumentali o l’annotazione delle attività diagnostico terapeutiche praticate.
Esaminando le varie pronunce di legittimità rese in punto di difettosa tenuta della cartella clinica dalla Corte di Cassazione emerge un orientamento costante volto a tutelare la posizione del paziente-creditore rispetto a quella del medico-debitore.
La Suprema Corte, in particolare, afferma che una scarsa documentazione clinica non può essere pregiudizievole per il paziente e precisa che: “la tenuta incompleta della cartella clinica non può tradursi in un pregiudizio per il paziente, essendo invero, in tal caso, ammissibile il ricorso a criteri presuntivi, non solo ai fini dell’accertamento della condotta colposa del medico, ma anche del nesso causale tra condotta ed evento lesivo.” (Cass. Sent. n. 6209/2016).
In altre parole, le omissioni nella tenuta della cartella clinica imputabili al medico consentono al paziente danneggiato di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della stessa non può tradursi in un danno nei confronti di colui il quale ha diritto alla prestazione sanitaria. La Cassazione con una pronuncia assai recente ha precisato che tale meccanismo, tuttavia, non opera in automatico, e che il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio la sua incompletezza abbia reso impossibile tale accertamento e il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Sent. n. 14261/2020).
Studio Legale M&B
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