Il Tribunale di Palermo (Terza Sezione Civile), con sentenza pubblicata il 1° giugno 2026, ha accolto integralmente le tesi difensive del nostro Studio Legale in un complesso caso di responsabilità sanitaria, riconoscendo il diritto a un importante risarcimento anche in favore del familiare superstite. La vicenda trae origine dalla drammatica condizione di una paziente che, a seguito di un intervento gastro-duodenale e di un prolungato periodo di nutrizione parenterale non adeguatamente monitorato, aveva sviluppato una grave encefalopatia da carenza di tiamina con esiti neurologici permanenti. Rigettando le eccezioni di prescrizione sollevate dalla struttura sanitaria, il Tribunale ha confermato come la tutela risarcitoria per i danni patiti dai congiunti (vittime secondarie) sia piena, tempestiva e ancorata ai corretti principi di diritto.
Superamento della barriera della prescrizione
Nelle controversie di malpractice medica, le strutture sanitarie eccepiscono costantemente l’avvenuta prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) per bloccare le richieste di risarcimento formulate dai familiari delle vittime. Nel giudizio condotto dal nostro Studio, la decisione del Tribunale di Palermo ha confermato l’efficacia della nostra linea difensiva, basata su due snodi normativi e giurisprudenziali fondamentali:
1. L’estensione del termine prescrizionale al fatto-reato
L’azione del familiare ha di norma natura extracontrattuale, ma l’art. 2947 c.c. dispone che, se il fatto è previsto dalla legge come reato, all’azione civile si applica il termine di prescrizione più lungo stabilito per l’illecito penale.
In sede civile, le omissioni terapeutiche accertate dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio sono state ritenute astrattamente riconducibili al delitto di lesioni personali colpose gravissime. Recependo l’orientamento di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, n. 3267/2024), la Terza Sezione Civile ha accertato incidentalmente la sussistenza del fatto-reato, applicando il termine di prescrizione più esteso ed entrando così nel merito delle pretese risarcitorie del congiunto, azionate sia in proprio sia quale erede.
2. La decorrenza del termine (dies a quo): la “conoscenza qualificata”
La prescrizione non comincia a decorrere automaticamente dal giorno dell’intervento, del ricovero o dall’insorgere dei primi sintomi.
Come riaffermato dalla pronuncia in disamina, il termine iniziale (dies a quo) coincide esclusivamente con il momento in cui il danneggiato acquisisce una conoscenza qualificata: la consapevolezza oggettiva che il danno subito sia causalmente riferibile a una condotta colposa o omissiva dei sanitari. La diagnosi della patologia e la comprensione della sua matrice colposa spesso non coincidono; solo una valutazione specialistica medico-legale consente al familiare di cogliere la responsabilità della struttura.
Un’indicazione di metodo per la tutela dei familiari
La pronuncia del Tribunale di Palermo offre una fondamentale indicazione pratica: il familiare che ha subito una significativa alterazione della propria vita affettiva e relazionale non deve considerare prescritta la propria pretesa solo perché sono trascorsi più di cinque anni dall’evento clinico o dalla diagnosi.
Prima di rinunciare alla tutela dei propri diritti, è indispensabile svolgere un’analisi tecnica e cronologica mirata a verificare:
- La configurabilità astratta di un’ipotesi di reato nella condotta medica;
- Il momento esatto in cui è maturata la reale e qualificata consapevolezza dell’errore sanitario;
- Il corretto e tempestivo ricorso agli strumenti di conciliazione preventiva previsti dalla Legge Gelli-Bianco (art. 696-bis c.p.c. o mediazione ex L. 24/2017) per la conservazione degli effetti della domanda.
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