
La questione che da sempre è oggetto di un acceso dibattito pubblico è quella relativa al trattamento sanzionatorio riservato al semplice consumatore.
La legge originariamente puniva non solo lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma anche la mera detenzione per uso personale.
Le norme altro non sono che il risultato di scelte politiche e così, negli anni, i mutamenti dei colori politici al palazzo di governo hanno comportato modifiche anche in questo ambito.
Se, infatti, con il referendum abrogativo del 1993 si è depenalizzato l’uso personale di sostanze stupefacenti, divenuto un semplice illecito amministrativo, con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 – convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 – sono state inasprite sensibilmente le sanzioni relative alle condotte di “produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti”; ma non solo, è venuta meno anche la classica distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
Il vero problema risiede nel fatto che nel nostro ordinamento non esiste una nozione chiara di “uso personale”.
I criteri in base ai quali stabilire se una sostanza è detenuta per uso personale o con finalità di spaccio sono:
- la quantità;
- la modalità di presentazione della sostanza;
- ulteriori circostanze (come ad esempio il rinvenimento di strumenti per il confezionamento o di un bilancino di precisione, lo stato di tossicodipendenza, la capacità economica/patrimoniale del reo).
Con riferimento alle tabelle ministeriali, la quantità massima detenibile perché si possa parlare di uso personale – e non di spaccio – si ottiene moltiplicando la dose media singola (D.M.S.), cioè la quantità di principio attivo che produce l’effetto stupefacente in chi la assume, per un numero stabilito detto moltiplicatore.
Sul punto si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Frosinone secondo la quale il mero superamento del quantitativo massimo previsto dalle nuove tabelle ministeriali non può integrare di per sé il reato di cui all’art.73 D.P.R. n. 309 del 1990 laddove non siano stati acquisiti ulteriori indizi che possano far ritenere che la sostanza stupefacente detenuta sia destinata non già all’uso personale, bensì alla cessione a terzi acquirenti e non ha ritenuto sufficiente nemmeno il rinvenimento di un bilancino di precisione.
Va però detto che secondo la Suprema Corte il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale. Nel caso esaminato dagli Ermellini, il considerevole quantitativo posto in sequestro, idoneo al confezionamento di n. 784 dosi medie singole di hashish, doveva ritenersi incompatibile con la dedotta destinazione della sostanza ad un esclusivo uso personale, escludendo logicamente la possibilità di ritenere che l’imputato avesse fatto scorta della sostanza (Cassazione penale sez. IV, 03/02/2021, n. 9970).
Studio Legale M&B
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